Il Referendum 2025
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Il Referendum non raggiunge il quorum

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Nulla di fatto: il Referendum 2025 dell’8 e 9 giugno non raggiunge il quorum, e quindi vengono bocciati tutti e cinque i quesiti referendari. L’affluenza generale si ferma al 30,6%, sicuramente in netto miglioramento rispetto all’ultima tornata del 2022, in cui si era assestata poco sopra il 20%.

Il Referendum 2025: i quesiti

Il Referendum 2025 presentava cinque quesiti: quattro riguardanti il mondo del lavoro e un quinto riservato alla riduzione dei tempi per poter richiedere la cittadinanza italiana.

Nel dettaglio, il primo quesito recitava:

Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?

Di base, si chiedeva di abrogare il decreto legislativo, relativo al Jobs Act, che aveva rimosso l’obbligo di reintegro per i lavoratori licenziati illegittimamente da imprese con più di quindici dipendenti.

Nel secondo quesito, si chiedeva:

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?

Ancora sui licenziamenti illegittimi, si domandava di tornare al sistema per cui, nelle piccole imprese, sarebbe il giudice a decidere l’indennizzo da riconoscere al dipendente. Al momento, sono previste sei mensilità, che diventano dieci con un’anzianità superiore ai dieci anni e quattordici con un’anzianità superiore ai venti anni.

Il Referendum 2025 prevedeva anche un terzo quesito, riguardante il lavoro precario:

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

Semplicemente, si chiedeva di tornare al sistema per cui il datore di lavoro, per redigere un contratto a tempo determinato, risulta obbligato a indicare la motivazione per cui il lavoratore non sarebbe stato registrato con un contratto a tempo indeterminato.

Invece, il quarto quesito, forse il più tecnico, riguardante il sistema degli appalti e dei subappalti:

Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?

Tramite un allargamento della responsabilità, infatti, i promotori del Referendum 2025 intendevano aumentare il livello di tutela e di sicurezza per i lavoratori.

Infine, il quinto quesito, sicuramente quello di cui più si è discusso nelle scorse settimane:

Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?

I promotori intendevano ridurre i tempi per la richiesta della cittadinanza italiana da 10 a 5 anni. Questo, però, mantenendo invariati i requisiti previsti dalla legge attuale per poter avanzare la domanda.

I risultati nel dettaglio

Come riportato dal Viminale, hanno votato in maggioranza al Centro-Nord, in particolare nell’area delle grandi città dell’Emilia-Romagna e della Toscana. Buona l’affluenza anche in Liguria e Marche, mentre il dato più basso si è registrato in Trentino Alto-Adige, Sicilia e Calabria.

Minimo scarto di affluenza tra i cinque quesiti, con le quattro schede riguardanti il mondo del lavoro che hanno raccolto una percentuale di voti favorevoli maggiore rispetto al quesito sulla cittadinanza. Più dell’80% dei votanti ha espresso parere favorevole sui quattro quesiti lavorativi, mentre la scheda referendaria relativa alla cittadinanza ha raccolto poco più del 60% dei Sì.

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